PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono indetti, per l'anno accademico 2007-2008, giudizi di idoneità ad assistente ordinario, ruolo ad esaurimento, per titoli scientifici e didattici, per il personale tecnico laureato di ruolo, appartenente all'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, che ha avuto accesso alla qualifica di appartenenza con titolo di laurea corrispondente e che ha svolto comprovata attività scientifica e didattica per almeno tre anni.

Art. 2.

      1. L'attività scientifica e didattica svolta è certificata dal preside della facoltà, o dal direttore di istituto o di dipartimento o dal titolare della cattedra alla quale il personale di cui all'articolo 1 afferisce.

Art. 3.

      1. Il giudizio di idoneità è formulato da una commissione costituita da tre professori di ruolo dell'area disciplinare di afferenza del candidato, nominati dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà.

Art. 4.

      1. I posti relativi al personale tecnico laureato di cui all'articolo 1 giudicato idoneo per l'accesso al ruolo degli assistenti ordinari sono soppressi.

Art. 5.

      1. Al personale medico e odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria,

 

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inquadrato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.